Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26964 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26964 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIROMA GIANFRANCO N. IL 28/11/1971
avverso la sentenza n. 3476/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

25279/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di
legge e difetto di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità;
contesta in particolare la ritenuta aggravante del mezzo fraudolento
sostenendo che ben poteva aver usato la seconda chiave dell’auto
casualmente trovata e sostiene che si sarebbe dovuto escludere la sussistenza
delle circostanze aggravanti e dichiarare non doversi procedere per mancanza
di querela.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. E’ noto
che l’accertamento del fatto è compito del giudice di merito e che l’
accertamento della responsabilità, ove congruamente motivato, si sottrae alla
censura del giudice di legittimità; nel presente caso la Corte di appello ha
valutato il compendio indiziario nei confronti dell’attuale ricorrente ritenendo
sussistente, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del
ritrovamento in possesso dell’imputato di una apposita chiavetta con cui
aveva aperto la portiera e avviato il motore, la aggravante della mezzo
fraudolento. In tale motivazione, basata su dati di fatto pacificamente
acquisiti, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in
questa sede. Pacifica l’aggravante della esposizione alla pubblica fede
trattandosi di furto di un’auto parcheggiata sulla pubblica via.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.9..2015

77777

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato quella di primo grado con cui Diroma Gianfranco è stato ritenuto
responsabile di furto di una autovettura.

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