Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26963 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26963 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASALI SIMONA N. IL 31/01/1976
avverso la sentenza n. 3803/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 13/05/2015
25221/2014
Motivi della decisione
L’imputata ha interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di
legge e difetto di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità;
contesta in particolare la ritenuta aggravante della destrezza sgg-tenendo che
non era provato che l’imputata stesse fingendo di fare una telefonata .
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. E’ noto
che l’accertamento del fatto è compito del giudice di merito e che l’
accertamento della responsabilità, ove congruamente motivato, si sottrae alla
censura del giudice di legittimità; nel presente caso il Tribunale prima e la
Corte di appello poi hanno valutato il compendio indiziario nei confronti
dell’attuale ricorrente ritenendo sussistente, sulla base delle dichiarazioni della
persona offesa , la aggravante della destrezza in relazione al comportamento
della Casali che riusciva ad aprire l’armadietto della prima dopo aver
memorizzato i numeri della combinazione del lucchetto , osservandola da
vicino e mostrando di essere occupata in una conversazione telefonica. In tale
motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile
in questa sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato quella di primo grado con cui Simona Casali è stata ritenuta
responsabile di furto di una carta di credito e di indebita utilizzazione della
medesima.