Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26962 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26962 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REPETTI PIER GIORGIO N. IL 04/02/1945
avverso la sentenza n. 6914/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

25175/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità. Sostiene che il Repetti era rimasto casualmente coinvolto
nell’incidente e che il riscontrato stato di agitazione ben poteva essere dovuto
all’incidente stesso e al fatto che Repetti era stato picchiato da uno dei conducenti
tamponati.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo non consentito.
Trattasi di censura non deducibile nella presente sede di legittimità in quanto
attinente al merito della responsabilità e tenuto conto che la Corte territoriale ha già
del tutto congruamente ricostruito gli avvenimenti richiamando l’esito (ampiamente
positivo a due sostanze stupefacenti) delle analisi e la testimonianza di un soggetto
terzo circa le modalità in cui era avvenuto l’incidente, tali da far ritenere che l’attuale
ricorrente non fosse pienamente consapevole delle proprie azioni proprio a causa
dell’assunzione di stupefacente.
In tale motivazione, peraltro neppure contestata, non si ravvisa alcuna manifesta
illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Repetti Pier Giorgio è stato ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 187cds. .

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