Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26960 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26960 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBAGALLO GIOVANNI N. IL 28/07/1982
BARBAGALLO DOMENICO N. IL 28/04/1971
D’AQUINO PAOLO N. IL 06/09/1967
avverso la sentenza n. 2027/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

24669/2014
Motivi della decisione

Ricorrono per cassazione gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori lamentando
la mancata concessione dell’attenuante ex art. 62 n.4 cod.pen. D’Aquino contesta
anche la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione e la mancata
concessione delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili quanto alla richiesta dell’attenuante ex art. 62 n.4 cp, ex
articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., e cioè perché il
motivo è privo del requisito della specificità. La sanzione trova la sua ragion d’essere
nella necessità di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i capi e i
punti del provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le censure
stesse siano formulate con riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e
non già con formulazioni che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi
situazione. La sanzione di inammissibilità trova applicazione anche quando il
ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata
trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di
merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato. Nel caso in esame la Corte di appello ha già osservato che i beni di cui
gli imputati si erano impossessati non potevano ritenersi aventi un valore di “speciale
tenuità” in quanto si trattava di oggetti artigianali e che alle persone offese erano
stati sottratti più oggetti. Anche con riferimento alle circostanze attenuanti generiche,
la sentenza offre adeguata motivazione.
Quanto alla prescrizione, trattasi di furto ex art. 624 bis, 3° comma, punito con
pena da tre a dieci anni, già giudicato con sentenza di primo grado in data
11.4.2005, precedente dunque all’entrata in vigore della legge, c.d. ex Cirielli, di
riforma della prescrizione, per il quale deve applicarsi il vecchio regime della
prescrizione, con la conseguenza che termine massimo cui avere riferimento è di 22
anni e mezzo.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) ciascuno a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
Così deciso il 13.5.2015

D

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale
riforma di quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha diminuito
nei confronti di Barbagallo Domenico e Barbagallo Giovanni e D’Aquino Paolo la pena
inflitta in primo grado per furto aggravato continuato, fatti risalenti all’ottobre 2003

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