Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26959 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26959 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPANO’ GAETANO N. IL 01/02/1982
avverso la sentenza n. «42200g CORTE APPELLO di CATANIA,
del 04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 13/05/2015
24536/2014
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Spanò Gaetano è stato ritenuto responsabile di
tentato furto di materiale ferroso.
Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché il motivo è privo del requisito della specificità. La sanzione
trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della impugnazione in
grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si intendono censurare e
presuppone che le censure stesse siano formulate con riferimento specifico alla
situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni che, per la loro genericità, si
attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di inammissibilità trova applicazione
anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della
decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni
operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da
quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare, del tutto astrattamente e con
affermazioni teoriche, il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata ma non
ha effettuato alcuno specifico riferimento alla motivazione del provvedimento
impugnato e alle ragioni che, in relazione a tale motivazione, dovrebbero sorreggere
il dedotto vizio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015
L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e
difetto di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità.