Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26958 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26958 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 13/05/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORLA ROBERTO N. IL 15/09/1966
avverso la sentenza n. 2136/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

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20616/2014
Motivi della decisione
L’imputato Boria Roberto ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, relativa ai reati di cui all’art. 624, 368 e
294 cod.pen. bis cod.pen., deducendo la mancanza di motivazione della sentenza
impugnata.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Come
questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato
da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di
proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni su un preteso difetto di motivazione senza per di più neppure
precisare su quali punti e per quali ragioni il giudice avrebbe dovuto decidere
diversamente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 13.5.2015

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

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