Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26957 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26957 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI DARIO N. IL 15/10/1971
avverso la sentenza n. 1033/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

24030/2014
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Spinelli Dario è stato ritenuto responsabile di furto di
un televisore che asportava da dentro un autoarticolato.

Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché il motivo è privo del requisito della specificità, consistendo
nella mera riproposizione delle censure in fatto già prospettate in sede di appello e
della eccezioni in diritto già formulata nel corso del giudizio, alle quali la corte ha
risposto in modo esauriente rilevando l’affidabilità del riconoscimento dal momento
che la persona offesa aveva avuto modo di vedere bene l’imputato e lo aveva
descritto in modo del tutto conforme al riconoscimento; era stato riconosciuto anche
l’auto con la quale si era allontanato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e
difetto di motivazione per mancanza di prova del commesso reato affidata a un
incerto riconoscimento fotografico.

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