Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26956 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26956 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORADI AMERUSH N. IL 28/08/1974
avverso la sentenza n. 8970/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

23907/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e
difetto di motivazione per non essersi tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 49
cod.pen. in tema di reato impossibile e dall’art. 59 sulla valutazione delle circostanze:
andava concesso l’attenuante ex art. 62 n.4 poiché nulla era stato asportato dallo
zaino che comunque non conteneva alcunchè.
Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo
nella mera riproposizione delle censure in fatto già prospettate in sede di appello (alle
quali la corte ha risposto in modo esauriente) e della eccezioni in diritto già formulata
nel corso del giudizio; quella attinente al reato impossibile è da ritenersi
manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (sez.
V 9.12.1996 n.84, Tansino rv.206562 cfr. N. 10362 del 1987 Rv. 176763, N. 2629 del
1993 Rv. 194322, N. 9934 del 1993 Rv. 196439) secondo cui in tema di reato
impossibile il giudizio sull’insussistenza dell’oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai
sensi dell’art. 49 cpv. cod. pen. deve essere effettuato con valutazione “ex ante”;
quella relativa alla attenuante del fatto di particolare tenuità, avendo la corte già
,,.D precisato che all’interno dello zaino vi erano oggetti vari (po ar
czote e occhiali) il cui
valore era del tutto ignoto4a, ewt-a-u-A-cu4/2– ii14.,
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Oradi Amerush è stato ritenuto responsabile di
tentato furto.

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