Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26955 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26955 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALENCI MATTEO N. IL 17/05/1968
avverso la sentenza n. 831/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 13/05/2015
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22663/2014
Motivi della decisione
Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione
di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione per decorso del termine di sette
anni e mezzo, che avrebbe dovuto conseguire alla ritenuta equivalenza delle
circostanze attenuanti generiche alla contestata recidiva.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente infondato.
Correttamente la Corte di appello ha osservato che il termine massimo di
prescrizione del reato non era ancora decorso in base alle nuove disposizioni di
legge, c.d. legge ex-Cirielli, nella specie più favorevole. Infatti nella nuova normativa
si deve tenere conto dell’aumento di 2/3 per la recidiva e dunque il termine ordinario
di prescrizione di 10 anni e quello massimo di 12 anni e mezzo. E’ irrilevante che vi
sia stato giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche valendo al riguardo il
principio (sez. Il 18.6.2013 n.35805 Rv.257298) secondo cui la recidiva ritenuta dal
giudice di merito e applicata per escludere la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della
prescrizione anche nel caso in cui non si sia proceduto in sentenza al relativo
aumento di pena.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Galenci Matteo è stato ritenuto responsabile di aver
reso false dichiarazioni per ottenere il gratuito patrocinio (art. 95 dpr n.115/2002)
fatto commesso il 6 e 21 giugno del 2005.