Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26953 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26953 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANGRO’ GIUSEPPE N. IL 20/07/1978
avverso la sentenza n. 69/2012 GIUDICE DI PACE di TRAPANI, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

20559/2014
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato, per il tramite del difensore, e
la corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.37 della
legge n.274 del 2000 non consente l’appello dell’imputato contro le sentenze del
giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto
proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568,
comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali, ma non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente
qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez.
III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729) e richiede dunque la sottoscrizione da parte di
avvocato legittimato al patrocinio davanti a questa Corte, situazione che nel caso in
esame difetta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 500,00.
Così deciso il 13.5.2015

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace di Trapani ha condannato
San Giuseppe alla pena della multa, nella misura ritenuta di giustizia, per il reato
di les oni colpose lievissime..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA