Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26952 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26952 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLASIO PASQUALE N. IL 27/11/1986
avverso la sentenza n. 5824/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

20285/2014
Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione osservando che la Corte
distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai criteri adottati nella
commisurazione della pena; non avrebbe, in altre parole, spiegato il perché
aveva irrogato una pena superiore al minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della
commisurazione della pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo,
ciò che nella specie risulta dalla sentenza impugnata in cui il giudice ha fatto
ampio riferimento alle modalità del fatto e alla personalità del prevenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P .Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di
Bologna
confermava la responsabilità di Blasio Pasquale per furto e tentato furto a
danno di auto parcheggiate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA