Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26951 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26951 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVDULAHI ERSAN N. IL 28/06/1978
avverso la sentenza n. 3925/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 13/05/2015
20232/2014
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di
Bologna
confermava la responsabilità di Avdulahi Ersan per furto pluriaggravato.
Il ricorso è inammissibile.
Le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali
della sentenza impugnata risultano manifestamente infondate, dal momento
che la corte di appello ha puntualmente motivato la negata concessione della
sospensione condizionale facendo riferimento ad una condanna già intervenuta
e alla presenza di plurime denunce sempre per furto, circostanze che
escludevano potersi formu re una prognosi favorevole in ordine alla sua futura
condotta.
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r’el.O.rma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P .Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.