Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2695 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2695 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO LEONARDO N. IL 15/12/1971
avverso la sentenza n. 276/2003 CORTE APPELLO di BARI, del
19/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. / 4-14–R—14
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Bari ha confermato la
sentenza del tribunale della medesima città, sezione distaccata di Bitonto, in
data 8.11.2002, di condanna dell’odierno appellante Esposito Leonardo per il
delitto di rapina.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento giacchè

la corte di appello non ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato
commesso in data 8.3.1998 e prescritto, a giudizio della difesa del ricorrente,
in data 8.3.2008, in quanto essendo state concesse le circostanze attenuanti
generiche come prevalenti, il termine di prescrizione avrebbe dovuto
computarsi in anni 10.
Si lamenta, inoltre, che la corte di appello non abbia dichiarato l’estinzione
della pena in applicazione del beneficio dell’indulto stabilito con legge n. 241
del 2006 per i fatti commessi anteriormente al 2 maggio 2006.
Infine, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione
del fatto da rapina a furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Così, sull’ultima doglianza, attesa l’insuperabile genericità con cui è affermato,
ma in nessun modo argomentato, il lamentato vizio motivazionale.
Circa il motivo sulla prescrizione del reato deve rilevarsi che la stessa,
1U)
considerate anche le intervenute
, non è giunta a maturazione
all’epoca della pubblicazione della sentenza di appello.
Infatti, il corretto termine prescrizionale, è, ai sensi degli artt. 157 e ss. cod.
pen., da determinarsi, nella massima estensione, in anni 15, a cui debbono
aggiungersi giorni 210 di sospensione (dal 16.6.2000 al 20.10.2000, giorni 80
di cui 60 più 20, come da certificato medico; e dal 21.10.2001 all’1.3.2002,
giorni 130 per astensione avvocati).
Dunque, il complessivo termine è di anni 15 e mesi 7; considerata la
commissione del fatto in data 8.3.1998, la prescrizione sarebbe maturata in
data 8.10.2013, ossia in epoca successiva alla sentenza oggi impugnata,
pubblicata in data 19.4.2013.
A tale riguardo, da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare
applicazione le norme sulla prescrizione del reato, non ancora maturata alla
data della sentenza di merito impugnata in sede di legittimità, dal momento

1

che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero
alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen.
(cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di C 1.000,00.
Roma, 12.11.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
hAgv■-jz.

Il Presidente
Mario Gentile

Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).

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