Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26949 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26949 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIN MARIUS N. IL 16/10/1988
avverso la sentenza n. 47/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
13/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

19556/2014
Motivi della decisione

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia,
ha interposto ricorso per
cassazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine
all’accertamento di responsabilità. Sostiene che non si è tenuto conto delle
testimonianze rese dal fratello, dalla fidanzata e dalla madre dell’imputato
Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché il motivo è privo del requisito della specificità. La sanzione
trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della impugnazione in
grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si intendono censurare e
presuppone che le censure stesse siano formulate con riferimento specifico alla
situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni che, per la loro genericità, si
attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di inammissibilità trova applicazione
anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della
decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni
operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da
quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare, del tutto astrattamente e con
affermazioni teoriche, il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata ma non
ha effettuato alcuno specifico riferimento alla motivazione del provvedimento
impugnato e alle ragioni che, in relazione a tale motivazione, dovrebbero sorreggere
il dedotto vizio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

La Corte di Appello di Palerm, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Marin Marius è stato ritenuto responsabile di concorso
in tentato furto in abitazione.

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