Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26948 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26948 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’APICE FABIO N. IL 26/06/1978
avverso la sentenza n. 280/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

6014/2014
Motivi della decisione

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avendo
la Corte di appello già correttamente rilevato che il comportamento del ricorrente, che
aveva solo reso più veloce l’esito di una perquisizione, non giustificava la concessione
dell’attenuante .legata al positivo, autonomo, raggiungimento degli esiti previsti dalla
norma.
3.0ccorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a recenti
interventi del legislatore intervenuti prima della presente decisione.
Come noto con decreto legge 23.12.2013 n.146 convertito in legge 21 febbraio
2014 n.10 si è stabilita la natura di reato autonomo del’ipotesi di cui al comma 5 del
DPR 309/90 e si è prevista la pena da 1 a 5 anni.
Successivamente è intervenuta la legge 16.5.2014, di conversione del decreto
legge n.36 del 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, con cui è stata ribadita la
natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309/90 già fissata
con il d. I. 146/2013 convertito in I. 10/2014, rispetto a questo però ulteriormente
riducendo la pena nella misura da 6 mesi a 4 anni di reclusione e da 1032 a 10239
euro di multa. Per effetto della nuova configurazione del reato il termine di
prescrizione dello stesso è ora quello di sei anni prorogabili al massimo a sette anni e
mezzo.
4. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato, commesso fino al 7.6. 2003, è estinto per prescrizione essendo da tempo
decorso il previsto termine massimo.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 13.5.2015

1. D’Apice Fabio ricorre avverso la sentenza in data 25.9.2013 con cui la corte
di appello di Salerno ha confermato la condanna per detenzione di crack, cocaina,
extasy ed hashish, fatto qualificato ex art.73, co.5, dpr 309/90 commesso il
7.6.2003. Lamenta il difetto di motivazione sulla mancata concessione dell’attenuante
della collaborazione.

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