Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26947 del 11/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26947 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORAZZA FILIPPO N. IL 29/11/1969
avverso la sentenza n. 1892/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/03/2015

10921/2014
Motivi della decisione

ha interposto ricorso per cassazione,
Il difensore di Corazza Filippo
lamentando il difetto di motivazione laddove la Corte
ha avallato
completamente, condividendola, la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto corretta la condanna del signor corazza, senza indicarne
compiutamente le ragioni.Si rappresenta che con l’appello si era rilevato lo
stato del Corazza di assuntore di stupefacente, come pure dei coinquilini
dell’appartamento, per cui la presenza di stupefacente era compatibile con un
acquisto di gruppo per uso degli stessi.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente
infondato. Il ricorrente non tiene conto del fatto che la sentenza di appello ha
già dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, richiamandosi
al pacifico principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato
il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenza dell’innocenza
dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129 c.p.p., comma 2. La medesima
Corte ha altresì fornito congrua motivazione in ordine alla mancanza di
evidenza di una causa di proscioglimento nel merito riportando il tenore dei
biglietti scritti dal Corazza chiaramente indicativi di una attività di vendita a
terzi.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.3.2015

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Corazza Filippo e Fini
Alessandro per essere il reato loro ascritto – art. 73 co.5 dpr 309/90 – estinto
per prescrizione.

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