Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26946 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26946 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
H.L.
O.B.
avverso la sentenza n. 1977/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 11/02/2015
-1- H.L. e O.B. ricorrono per cassazione avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Roma, del 5 giugno 2014, che ha confermato la sentenza del locale
tribunale, del 19 dicembre 2013, che li ha ritenuto responsabili del delitto di concorso in furto
pluriaggravato e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia.
-2- Deducono i ricorrenti il vizio di violazione di legge (H.L.), laddove i giudici del
gravame non hanno riconosciuto la sussistenza dell’attenuante della volontaria desistenza
dall’azione di cui al 3° comma dell’art. 56 cod. pen., ed il vizio di motivazione
(O.B.) in punto di mancata esclusione della recidiva e di determinazione della pena.
-3- Con note pervenute presso la cancelleria di questa Corte ambedue i ricorrenti hanno
dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi che devono, in conseguenza, essere dichiarati
inammissibili per rinuncia, ex art. 591 co. 1 lett. d) cod. proc. pen., con condanna degli stessi
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1′ 11 febbraio 2015.
OSSERVA