Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26945 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26945 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERUZZA LORENZO N. IL 20/03/1976
avverso la sentenza n. 3925/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 187 c. 1-2 c. d. s.;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione
di legge ex art. 606 c.1 lett. a) e c) c.p.p. in ragione della inidoneità dimostrativa dell’esame
dei liquidi biologici cui era stato sottoposto l’imputato;

merito, con motivazione congrua, hanno dato conto degli elementi sui quali si fonda
l’affermazione di responsabilità, desunti oltre che dall’accertamento della positività a due
sostanze psicotrope rilevata a seguito di dosaggio delle urine, anche dalla chiara
sintomatologia riscontrata dagli operanti e dalla guida spericolata;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015

Il Consigliere estensore

Il PL4,vdente

-rilevato che il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, poiché i giudici del

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