Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26944 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26944 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SUHARENCO OLEG N. IL 01/02/1979
NITA ANDRIAN N. IL 22/04/1981
DARANUTA AUREL N. IL 08/03/1973
BACIU OLEG N. IL 22/07/1981
SAVIN VASILE N. IL 14/06/1986
avverso la sentenza n. 5891/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Brescia -giudice per l’udienza preliminare- applicava agli imputati
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 110, 624,
625 c.1 nn. 2 e 5 e co. 2, 61 n. 5 c.p.;
– Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per essere stata omessa la

– Ritenuto che il motivo fatto valere è manifestamente infondato, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiannento e l’indicazione di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna deGricorrentt
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

verifica della condizione di legittimità della pronuncia imposta dall’art. 129 c.p.p.;

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