Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26943 del 11/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26943 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHKHEIDZE TEDORE N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 3772/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva
affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 c.p.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dichiarando “in realtà io
sono innocente” e affermando la propria estraneità ai fatti per i quali aveva subito condanna;
– rilevato che le censure risultano generiche, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-

sentenza impugnata;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015

Il Cons gliere estensore

591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo ai presunti vizi della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA