Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26943 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26943 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHKHEIDZE TEDORE N. IL 24/05/1971
avverso la sentenza n. 3772/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva
affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 c.p.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dichiarando “in realtà io
sono innocente” e affermando la propria estraneità ai fatti per i quali aveva subito condanna;
– rilevato che le censure risultano generiche, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-
sentenza impugnata;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015
Il Cons gliere estensore
591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo ai presunti vizi della