Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26942 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26942 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

sul ricorso proposto da:
RICCI RINALDO N. IL 04/02/1974
avverso la sentenza n. 6657/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

Rilevato che la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente, colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR
309/90 concernente cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce erronea applicazione della legge penale e
mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al

Ritenuto che il ricorso si palesa manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione
posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione del
trattamento sanzionatorio, che ha tenuto conto della personalità dell’imputato desumibilie dai
plurimi precedenti penali specifici;
che, tuttavia, rilevato che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit.,
dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;

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