Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26941 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26941 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

sul ricorso proposto da:
PARIBELLO FERDINANDO N. IL 31/08/1982
avverso la sentenza n. 46/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

Rilevato che la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente, colpevole di plurime cessioni di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 DPR 309/90;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce: 1) inosservanza e/o erronea applicazione
della legge penale, delle norme processuali e di altre norme giuridiche, con riferimento all’art.

motivazione in merito all’omessa concessione dei benefici di legge ax art. 163 e 175 c.p.;
Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella esposta dai
giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della decisione, mediante
compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
che il ricorso è, altresì, manifestamente infondato in ragione, in punto di responsabilità, delle
ammissioni dell’imputato e, con riferimento ai benefici negati, in ragione dell’adeguata
motivazione che ha fatto riferimento al precedente penale gravante sull’imputato e alla
mancanza di positivi elementi di valutazione;
che, tuttavia, rilevato che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit.,
dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

73 DPR 309/90, in relazione al dedotto intento di uso di gruppo della sostanza; 2) mancanza di

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