Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26940 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26940 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

pRurNIAN/A

sul ricorso proposto da:
ZAMPETTI MAURIZIO N. IL 22/05/1958
avverso la sentenza n. 1847/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

Rilevato che la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente, colpevole del reato di detenzione illecita a fini
di spaccio di sostanza stupefacente delkétadone, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V
dell’art. 73 DPR 309/90;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce: 1) errata interpretazione della legge penale,

49/2006, nonché agli artt. 133 c.p. 192 e 533 c.p.p., con riferimento al mancato
riconoscimento della destinazione dello stupefacente all’uso personale; 2) violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all’art. 192, II c.p.p., all’art. 533, I c.p.p. nonché all’art. 73
DPR 309/90 per omessa e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della
responsabilità dell’imputato;
– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella esposta dai
giudici di merito, a fronte della congrua motivazione posta a fondamento della decisione,
mediante compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
– che, specificamente, lo stesso è manifestamente infondato quanto alla presunta mancata
considerazione della destinazione dello stupefacente all’uso personale, considerata la
situazione di flagranza nell’attività di cessione posta in rilievo dalla Corte territoriale;
rilevato, tuttavia, che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, D.P.R. n.
309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit., dall’art.
2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.

illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 73 D.P.R. 309/90, alla I.

Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.

Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

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