Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2694 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2694 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO GIUSEPPINA N. IL 12/08/1974
avverso la sentenza n. 1817/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Ancona ha confermato la
sentenza del tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata del tribunale di S.
Benedetto del Tronto, in data 12.3.2013, di condanna dell’odierna appellante
Di Rocco Giuseppina per i delitti di tentata rapina aggravata e lesioni
personali.

plurimi motivi inerenti violazione di legge e vizi di motivazione, in particolare
contestando la sussistenza di un sufficiente quadro probatorio a sostegno
della decisione di condanna, basandosi quest’ultima prevalentemente su una
ricognizione fotografica effettuata in violazione degli artt. 213 e ss. cod. proc.
pen. e proponendo un’alternativa ricostruzione del fatto anche sulla base di
stralci di deposizioni testimoniali riportate in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione
illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o
contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità
fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio
1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte
del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi,
talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza,
completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è
fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che
possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti
(Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).
Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che,
innovando sul punto l’art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di
motivazione con riferimento ad “altri atti del processo”: alla Corte di
cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa,
dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia
intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico

Contro detta pronunzia ricorre l’imputata chiedendone l’annullamento per

seguito, (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur dopo la
novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura
alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della
Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la
verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere
confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti,
deve limitarsi a verificare se la giustificazione del giudice di merito sia

compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n.
35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380) e tale da superare il limite del
ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica,
infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che
siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in
modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa
ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può
fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v.
Cass. sez. IV, 17.6.2011, n. 30862; sentenza Sezione 1^, 21 maggio 2008,
Franzoni, rv. 240673; anche Sezione 4^, 12 novembre 2009, Durante, rv.
245879).
La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza,
ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della
fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate
del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di
appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e
privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata
ricostruzione dei fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi.
Si confronti, al riguardo, l’estesa motivazione della sentenza in cui la corte di
appello, prendendo sempre in adeguata considerazione i motivi di gravame
sollevati dall’imputata, ha ricostruito dettagliatamente i fatti rilevanti dando
sempre conto degli elementi istruttori di volta in volta posti a fondamento
degli stessi (cfr pag. 4 e ss dell’impugnata motivazione), peraltro, dando pure
conto, in punto di diritto della pacifica giurisprudenza di legittimità sulla
utilizzabilità della individuazione fotografica quale prova atipica non
disciplinata dalla legge né collocabile nell’ambito della procedura di cui agli
artt. 213 e ss. cod. proc. pen.

2

Nel ricorso, invece, anziché segnalare effettive violazioni di legge e tanto
meno manifeste illogicità motivazionali si vorrebbe indurre questa corte di
legittimità ad un inammissibile riesame del merito processuale, peraltro, sulla
scorta di generici richiami a risultanze dibattimentali la cui documentazione
non è stata allegata ai ricorsi.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di € 1.000,00.
Roma, 12.11.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Mario Gentile

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

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