Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26939 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26939 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
CATALINI SERGIO N. IL 09/04/1969

avverso la sentenza n. 201/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

A

OSSERVA LA CORTE

Rilevato che la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente, colpevole dei reati di detenzione illecita a
fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo exstasy e di detenzione illecita a fini di spaccio
di 70 gr di hashish;
che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione illogica in relazione

Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella esposta dai
giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della decisione, mediante
compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
rilevato, tuttavia che, concernendo il reato anche detenzione di hashish, reato in relazione al
quale è stata comminata in continuazione la pena di sei mesi di reclusione, oltre la multa,
deve considerarsi che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12 febbraio 2014, viene
in considerazione la disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR 309/1990,
nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena
per le sostanze di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni
ed il massimo di sei anni di reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria
d’incostituzionalità stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio, compreso da un minimo di
sei ad un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa;
pertanto la determinazione della pena inflitta in relazione al predetto reato è intervenuta sulla
base di quadro sanzionatorio superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

alla finalità di spaccio della sostanza stupefacente;

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