Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26938 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26938 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALE GIUSEPPE N. IL 03/02/1988
avverso la sentenza n. 1406/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva
affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 186 c.2 lett. b) e 187, co. 1
bis c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea
applicazione della legge penale e contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

tasso alcolemico, che “può anche non ritenersi sufficiente, anche in considerazione della
diversa capacità di assimilazione da soggetto a soggetto”;
– considerato che la censura è formulata in modo generico, in violazione del combinato disposto
ex artt. 581-591 C.P.P., nonché manifestamente infondata in ragione della rilevanza
dell’accertamento tecnico di misurazione del tasso alcolemico come costantemente ritenuto
dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 3346 del 24/11/2009 Rv. 246390);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna delle’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015

Il Consigliere estensore

b – e c.p.p. e rilevando che a suo carico vi era soltanto l’esito degli accertamenti diagnostici sul

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