Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26937 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26937 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDERSON SANTANA EVELYN N. IL 01/12/1980
avverso la sentenza n. 1434/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
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OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, rideterminando la pena inflitta, ha confermato la
sentenza di primo grado con la quale l’imputata era stato ritenuta responsabile del reato di
detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
– che l’imputata proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 606 c.1 lett.
b) ed e) c.p.p. per erronea motivazione in punto di rigetto della richiesta applicazione della
– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, giacché manifestamente infondato, in ragione
della congrua motivazione che pone a fondamento del diniego le circostanze della mera
apparenza della collaborazione e della reticenza dell’imputata, come emergenti dalle risultanze
processuali;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.
circostanza attenuante speciale di cui al c. 7 dell’art. 73 DPR 309/90;