Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26935 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26935 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARIOSTO CLAUDIO N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 757/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la
quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di rapina e di plurimi episodi di
detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e difetto di
motivazione di cui all’art 606 c.p.p. lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento agli artt. 3 DPR 309/90,

lett. b) ed e) in relazione all’art. 62 bis c.p.;
– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, giacché la prima censura risulta priva di ogni
specificità, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P., mentre la seconda è
manifestamente infondata in ragione della congrua motivazione in punto di trattamento
sanzionatorio, che fa riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e

al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

81,110 c.p. e 628 c.p., nonché violazione di legge e difetto di motivazione di cui all’art. 606

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