Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26932 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26932 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
XOTTA MAURO N. IL 09/02/1956
avverso la sentenza n. 5116/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
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Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva
affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 186 c.2 lett. c) e 2 sexies
C.d.S.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza e
illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ;
– rilevato che le censure risultano generiche, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-
della sentenza impugnata;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna delfeg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015
Il Co igliere estensore
Il Pr
ente
591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo ai presunti vizi motivazionali