Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26930 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26930 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVERI ANDREA N. IL 29/06/1957
avverso la sentenza n. 3025/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, rideterminando la pena inflitta, ha confermato la
sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi
di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando “nullità della sentenza per
mancanza di motivazione, illogicità della stessa e palesi contraddizioni (art. 606 lett. e) c.p.p. e

ottemperanza della pronuncia del Giudice di primo grado che aveva disposto la restituzione di
beni e oggetti di proprietà del ricorrente;
– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, giacché che la censura risulta priva di ogni
specificità, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P.;
– Ritenuto che il ricorso è inammissibile anche perché integra una censura in fatto contenente
una ricostruzione alternativa a quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua
motivazione a fondamento della decisione, mediante a compiuta disamina delle risultanze
processuali in una doppia decisione conforme;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

per le disposizioni relative alle spese processuali ( art. 607 n.2 c.p.p.)” oltre che per mancata

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