Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2693 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2693 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANNU PAWAN DEEP N. IL 24/12/1983
avverso la sentenza n. 773/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
26/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Jut

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Brescia ha confermato la
sentenza del tribunale di Mantova, in data 31.1.2012, appellata dall’odierno
ricorrente, Pannu Pawan Deep, di condanna dello stesso per il delitto di rapina
aggravata.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento

osservando come la sentenza sarebbe stata emessa in violazione di legge per
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità negli artt. 179
comma 1 e 178 lett. C) cod. proc. pen., avendo la corte territoriale
erroneamente respinto l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare ritenendo erroneamente che le
argomentazioni svolte dalla difesa si riferissero alla diversa fattispecie della
notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero
ai sensi degli artt. 550 e ss. cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte di appello con ordinanza resa nell’udienza del 30.1.2012 ha
effettivamente esaminato l’eccezione difensiva sulla nullità della notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, ritenendola infondata
giacchè, come risulta dagli atti, la notifica all’imputato è avvenuta con il rito
previsto per i soggetti irreperibili, previa emissione del decreto previsto
dall’art. 159 cod. proc. pen., il quale conserva efficacia sino alla pronuncia del
provvedimento che definisce l’udienza preliminare ai sensi dell’art. 160
comma 1 cod. proc. pen..
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di € 1.000,00.
Roma, 12.11.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

2 1 GEN. 2016

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