Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26929 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26929 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LATTUCA SALVATORE N. IL 29/10/1972
avverso la sentenza n. 1979/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado che
aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 186 c.2 lett. b) c.d.s.;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità della
sentenza ai sensi dell’art. 606 c.1 lett. c) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della
legge processuale in relazione agli artt. 178, 179, 354 e 356 c.p.p., con riferimento alla
– rilevato che, specificamente, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva rilevato che
gli stessi verbalizzanti avevano dato atto di aver avvisato lo stesso di potersi far assistere da
un difensore, laddove l’avviso cui si faceva riferimento era la dicitura prestampata contenuta
nel modulo, comunque recante la data dell’8 gennaio e non dell’8 dicembre 2008, talché, non
rinvenendosi traccia di preventivo avviso ai sensi dell’art. 354 c.3 c.p.p., l’accertamento era da
ritenersi nullo;
– considerato che la censura si fonda su una mera deduzione sfornita di adeguato supporto
probatorio e, anzi, in contrasto con le risultanze di un atto scritto facente piena prova fino a
querela di falso in ordine alle attività in esso documentate, mentre l’erronea indicazione in
sentenza della data del verbale rientra nell’ambito dei meri errori materiali;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
-rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015
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violazione del diritto di difesa;