Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26925 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26925 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

1-ag)
sul ricorso proposto da:
COLLETTA ALESSANDRO N. IL 05/04/1977
avverso la sentenza n. 3782/2013 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Trani, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta delle
parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, relativo alla
detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ritenuta l’ipotesi di cui al V

2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione.
Con memoria chiede la rideterminazione della pena inflitta in ragione degli effetti
della sentenza c. cost. 32/2014.

Considerato in diritto

1.11 motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La stessa emerge
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine, di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte
secondo il quale “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455).

2.Deve considerarsi, tuttavia, quanto al trattamento sanzionatorio, che, essendo
stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione
sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

3.Nella specie la determinazione della pena inflitta (un anno di reclusione e C
4.000,00 di multa, calcolata sulla pena base di un anno e sei mesi di reclusione e C
4.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato dagli
interventi legislativi sopravvenuti.

comma.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti

Così deciso in Roma 1’11/2/2014.

al Tribunale di Trani.

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