Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26923 del 11/02/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26923 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
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sul ricorso proposto da:
RAVARA STEFANO N. IL 24/09/1961
avverso la sentenza n. 2179/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna, concedendo le attenuanti generiche e
rideterminando la pena inflitta, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione con finalità di cessione di
sostanza stupefacente dei tipi cocaina e hashish, ritenuta l’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73
D.P.R. 309/90 (fatto del 19/2/2007);
che l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo inosservanza e erronea
applicazione della legge penale in punto di affermazione di responsabilità, configurandosi la
destinazione dello stupefacente all’uso personale;
–
che il ricorrente ha presentato memorie chiedendo l’applicazione del nuovo regime
sanzionatorio dell’art. 73 V DPR 309/90;
– Rilevato che nel caso di specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n.
309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.l. 23
dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2014, n.10;
– che, ai fini di interesse, va rilevato che la fattispecie di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n.
309/1990, per effetto delle richiamate modifiche, deve qualificarsi come autonoma ipotesi di
reato, come già chiarito da questa Corte regolatrice (Cass. Sez. 4, sentenza n. 10514 del
28.02.2014, Verderamo, n.m.);
– che, di conseguenza, in riferimento ai limiti di pena applicabili al caso di specie, il termine di
prescrizione, pari a anni sei, aumentabile di un quarto, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.
pen., è decorso, rispetto al fatto di reato per il quale si procede f il 19/8/2014;
– che, pertanto, il ricorso va annullato per intervenuta prescrizione, non ravvisandosi le
condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e rimanendo irrilevante
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, evidenziabile in ragione della formulazione di
motivi che mirano a proporre una rilettura del fatto;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.
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