Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26922 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26922 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLI SERGIO N. IL 10/11/1965
avverso la sentenza n. 1010/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna confermava, quanto ai reati di cui agli artt. 186 c.7
e c. 8 cod. strada, la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità
dell’imputato;
– che quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza, lamentando la
violazione di norme a tutela dell’imputato, specificamente con riferimento alla condotta tenuta
– rilevato che le censure risultano prive di ogni specificità, in violazione del combinato disposto
ex artt. 581-591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo alle presunte
carenze della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondati in ragione della congrua
motivazione circa le ragioni che inducono a ritenere rispettate le garanzie difensive;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015
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dai Carabinieri;