Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26921 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26921 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASADIO GUIDO N. IL 18/10/1951
avverso la sentenza n. 8110/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, c. 7 c. d. s.;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con il
primo motivo, mancanza contraddittorietà e i/o manifesta illogicità della motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio, con il secondo motivo inosservanza e/o erronea
alla statuizione inerente alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
concesso in primo grado, in violazione dell’art. 597 c.p.p.;
-rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato in ragione della congrua motivazione
circa le ragioni (condotta dell’imputato consistita in subitanea fuga e conseguente
inseguimento) ritenute dalla Corte condizionanti la quantificazione del trattamento
sanzionatorio, peraltro non distante dal minimo edittale, anche in ordine alla quantificazione
della sanzione della sospensione della patente di guida;
-rilevato, quanto all’altro motivo, che lo stesso è inammissibile per mancanza di interesse,
poiché ciò che assume valore preminente è il contenuto del dispositivo di conferma delle
statuizioni di primo grado (le quali comprendevano la concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena), prevalente sulla motivazione inutilmente censurata;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle
ammende, in ragione della incongrua motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado
in punto di sospensione condizionale della pena, idonea a generare equivoci tali da indurre
all’impugnazione;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015
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igliere estensore
Il Pre ente
applicazione della legge penale e processuale (163 c.p., 168 c.p. e 597 c.p.p.) con riferimento