Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26920 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26920 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
TONINI LUCA N. IL 29/03/1984
avverso la sentenza n. 7806/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente, colpevole del reato di detenzione illecita a
fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce violazione di legge con riferimento al
mancato riconoscimento dell’ipotesi di detenzione dello stupefacente ad uso personale;

elementi che hanno indotto a ritenere destinata a terzi la sostanza stupefacente rinvenuta in
possesso dell’imputato (detenzione della sostanza in casa e nell’automobile, in tale ultimo caso
suddivisa in pezzi);
rilevato, tuttavia che, concernendo il reato detenzione di hashish, deve considerarsi che, per
effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12 febbraio 2014, viene in considerazione la
disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR 309/1990, nel testo antecedente
alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le sostanze di cui
alle tabelle II e IV dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei
anni di reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un più
grave trattamento sanzionatorio, compreso da un minimo di sei ad un massimo di venti anni di
reclusione, oltre la multa;
che, pertanto, la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro
sanzionatorio superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto,di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Bologna.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

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che il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’adeguata motivazione riguardo agli

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