Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2692 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2692 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIAVETTA GAETANO N. IL 23/06/1978
avverso la sentenza n. 265/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
V LcLit,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j
_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Caltanissetta, quale giudice
del rinvio, a seguito della sentenza di questa corte, sezione VI, del 6.3.2013,
n. 12898, di annullamento della sentenza della corte di appello di
Caltanissetta del 31.5.2012, ha in parziale riforma della sentenza emessa dal
gup del tribunale di Nicosia, in data 16.11.2011, appellata dall’odierno

capi a) e b) della rubrica rideterminando la pena per il residuo reato di cui al
capo c) (ai sensi dell’art. 9 comma 1 I. 271256 n. 1423).
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento
osservando come la semplice detenzione di sostanza stupefacente per uso
personale non dovrebbe necessariamente integrare l’illecito amministrativo di
cui all’art. 75 dpr n. 309 del 1990, con conseguente mancata integrazione al
contrario di quanto ritenuto dalla corte territoriale, della prescrizione di una
condotta di vita onesta e rispettosa delle leggi come prescritto dall’art. 9
comma 1 I. 271256 n. 1423.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte di appello ha rilevato, in motivazione, l’esistenza della violazione
amministrativa, con motivazione di fatto non censurata nel ricorso per
illogicità manifesta ma esclusivamente nel merito: così sottoponendo a questa
corte valutazioni inammissibili in sede di legittimità.
Per implicazione, la corte di appello ha ritenuto, pertanto, violato dall’imputato
il precetto di vivere rispettando le leggi, così giungendo impeccabilmente alla
decisione sulla integrazione della fattispecie di reato di cui al capo c)
dell’imputazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati ì profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di € 1.000,00.
Roma, 12.11.2015

ricorrente, Chiavetta Gaetano, ha assolto lo stesso dalle imputazioni di cui ai

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