Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26919 del 11/02/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26919 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
5-G M S-F_ N 2 A
1-MUSA
–
sul ricorso proposto da:
VAZZOLER LUCA N. IL 28/07/1969
avverso la sentenza n. 4136/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
OSSERVA LA CORTE
Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente, colpevole del reato di detenzione illecita a fini
di spaccio di sostanza stupefacente dei tipi eroina e cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al
comma V dell’art. 73 DPR 309/90;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce mancanza della motivazione in punto di
mancata concessione delle attenuanti generiche;
che il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’adeguata motivazione riguardo agli
elementi posti a fondamento del trattamento sanzionatorio, tra i quali la personalità
dell’imputato desunta dai plurimi precedenti penali;
che, tuttavia, rilevato che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit.,
dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Milano.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.
trattamento sanzionatorio, invocando un contenimento della pena irrogata, nonché in punto di