Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26918 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26918 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

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sul ricorso proposto da:
MOCCIARO ALESSANDRO N. IL 24/10/1988
avverso la sentenza n. 729/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna, riducendo la pena inflitta, confermava nel resto la
sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente,
colpevole dei reati di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo
eroina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 DPR 309/90;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce illogicità della motivazione in punto di

considerazione della sanzione prevista dal V dell’art. 73 DPR 309/90;
che il motivo di ricorso risulta priva di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex
artt. 581-591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo alle presunte
carenze motivazionali della sentenza impugnata;
che, inoltre, lo stesso è manifestamente infondato alla stregua dell’adeguata motivazione
riguardo agli elementi che inducono alla quantificazione della pena;
che, tuttavia, rilevato che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
D.P.R. n. 309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit.,
dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che la determinazione della pena inflitta è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Bologna.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

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trattamento sanzionatorio, invocando un ulteriore contenimento della pena irrogata, in

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