Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26916 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26916 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESITI LORENCO N. IL 20/10/1972
avverso la sentenza n. 3199/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Milano ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza
di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e
cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando carenza, manifesta illogicità,
contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell’imputato e

– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella esposta dai
giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della decisione, mediante/a
compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
– Rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
– Ritenuto che il ricorso, quanto al secondo profilo, si palesa inammissibile giacché
manifestamente infondato, a fronte del tenore dell’impugnazione in sede di appello e della
congrua motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, che ha tenuto conto della gravità
del fatto;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e 05-saulict al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

di determinazione del trattamento sanzionatorio;

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