Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26915 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26915 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZN

sul ricorso proposto da:
HEDDAHMAOUI MOHAMMED N. IL 20/03/1971
avverso la sentenza n. 14553/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Bergamo, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta
delle parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, relativo a
sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenuta l’ipotesi di cui al V comma.

Considerato in diritto

1.11 motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La stessa emerge
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiannento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine, di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte
secondo il quale “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455).

2.Deve considerarsi, tuttavia, quanto al trattamento sanzionatorio, che, essendo
stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione
sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

3.Nella specie la determinazione della pena inflitta (anni uno e mesi due di
reclusione e € 3.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio
superato dagli interventi legislativi sopravvenuti.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma 1’11/2/2014.

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