Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26914 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26914 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

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sul ricorso proposto da:
ROMEO STEFANO N. IL 26/12/1975
MEMOLI ALFREDO N. IL 04/09/1980
GALDI DOMENICO N. IL 08/01/1988
CONCILIO VINCENZO N. IL 16/09/1971
VITALE DANILO N. IL 06/08/1988
DIVANO LUCIANO N. IL 04/05/1975
avverso la sentenza n. 8005/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

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Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Salerno, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti degli odierni ricorrenti, su
richiesta delle parti, la pena concordata per plurimi reati di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 309/90, ritenuta per questi ultimi l’ipotesi di cui al V comma.

unico atto, deducevano contraddittorietà e assenza di motivazione, nonché vizi
logici. Concilio, Vitale e Divano Luciano, con autonomi atti, deducevano violazione
di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti
per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Considerato in diritto

1.11 motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza. La stessa
emerge atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la
decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine, di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte
secondo il quale “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455).

2.Deve considerarsi, tuttavia, quanto al trattamento sanzionatorio, che, essendo
stata riconosciuta con riferimento ai reati ex art. 73 DPR 309/90 l’ipotesi di cui al
comma quinto, la sanzione oggi applicabile con riferimento a tali reati si attesta
nell’ambito della previsione sanzionatoria mitigata a seguito della modifica
intervenuta con la I. 79/2014 (reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da
euro 1.032 a euro 10.329).

2. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Romeo, Memoli e Galdi, con

3.Nella specie la determinazione della pena inflitta con riferimento a dette ipotesi di
reato è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato dagli interventi
legislativi sopravvenuti.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma 1’11/2/2014.

P.Q.M.

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