Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26910 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26910 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACCAGNINI RINALDO N. IL 28/08/1967
avverso la sentenza n. 2650/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna, riducendo le sanzioni inflitte e revocando le
statuizioni civili della sentenza, confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui all’art. 589, c. 2 e 189 c. 6 e 7 c. d. s.;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione desumibili dal testo del provvedimento
impugnato ovvero da atti del processo specificamente indicati (art. 606 lett. e) c.p.p.) mancato

attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata;
– rilevato che il ricorso è manifestamente infondato alla luce del chiaro orientamento
giurisprudenziale in tema di concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 (essendo a tal
fine compito del giudice accertare se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente
riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai
sensi dell’art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9323
del 28/01/2014 Rv. 258188) e della congrua motivazione in punto di determinazione del
trattamento sanzionatorio che ha tenuto conto della oggettiva gravità del fatto (investimento
di un pedone durante una gara di velocità ingaggiata con altro conducente);
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015

Il Consi liere estensore

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