Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2691 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2691 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOZZO MASSIMO NARCISO N. IL 01/06/1979
OBINU STEFANO ANGELO N. IL 11/02/1981
avverso la sentenza n. 1265/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A-9-k–A. , \i‘ t/G-k
che ha concluso per zk

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. P-:(5-0 ‘LL

tc-vh.r\AZ
.„

ozi_o

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Milano in parziale riforma
della sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 10 luglio
2008, appellata dagli odierni imputati Obinu Stefano Angelo e Tozzo Massimo
Narciso, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’Obinu in ordine
ai reati di cui ai capi 8 e 10 perché estinti per prescrizione; ha assolto lo

di cui al capo 13; conseguentemente ha rideterminato le pene inizialmente
inflitte.
Contro detta pronunzia ricorrono gli imputati chiedendone l’annullamento per
plurimi motivi inerenti violazione di legge e vizi di motivazione.
Nel ricorso presentato nell’interesse del Tozzo si lamenta:
quanto al delitto di cui al capo 14 dell’imputazione che il giudizio di penale
responsabilità sia determinato, esclusivamente, sulle non decisive
dichiarazioni della persona offesa, peraltro, ignorante la lingua italiana, e,
quindi, oggetto di mera traduzione, criticandosi inoltre la qualificazione
giuridica del fatto come rapina piuttosto che furto aggravato o furto con
strappo.
Con riguardo al delitto di cui al capo 17 si lamenta un travisamento delle
risultanze dibattimentali, si critica l’utilizzabilità di talune testimonianze
acquisite, facendo rinvio ad atti del processo.
Si critica in generale il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen. nonostante la limitata offensività delle condotte.
Infine, si critica dettagliatamente il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’Obinu si espongono doglianze similari
in ordine alla ritenuta penale responsabilità per il delitto di cui al capo 14
dell’imputazione.
Con riguardo all’imputazione di cui ai capi 7 e 9 si lamenta, invece, che il
giudizio di condanna sia stato raggiunto sulla base di elementi meramente
indiziari e insufficienti allo scopo.
Si critica, infine, l’eccessività della pena e il diniego delle circostanze
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.

/

stesso dai reati ascrittigli ai capi 2, 3, 11, 12, 13; ha assolto il Tozzo dal reato

Circa le doglianze sollevate in ordine alla condanna per i delitti di cui ai capi
7,9,14,17, rilevato che gli stessi concernono, in effetti, vizi di motivazione, e
si esauriscono comunque in valutazioni in fatto anche quando riguardano
violazioni di legge, occorre premettere quanto segue.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione
illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o
contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità

fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio
1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte
del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi,
talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza,
completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è
fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che
possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti
(Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).
Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che,
innovando sul punto l’art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di
motivazione con riferimento ad “altri atti del processo”: alla Corte di
cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa,
dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia
intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico
seguito, (ex plurimis: Cass. 10 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur dopo la
novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura
alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della
Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la
verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere
confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti,
deve limitarsi a verificare se la giustificazione del giudice di merito sia
compatibile con il senso cbmune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n.
35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380) e tale da superare il limite del
ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica,
infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che
siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in

2

modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa
ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può
fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v.
Cass. sez. IV, 17.6.2011, n. 30862; sentenza Sezione 1^, 21 maggio 2008,
Franzoni, rv. 240673; anche Sezione 4^, 12 novembre 2009, Durante, rv.
245879).
La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza,

ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della
fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate
del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di
appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e
privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata
ricostruzione dei fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi.
Si confronti, al riguardo, l’estesa motivazione della sentenza in cui la corte di
appello, prendendo sempre in adeguata considerazione i motivi di gravame
sollevati dagli imputati, ha ricostruito dettagliatamente i fatti rilevanti dando
sempre conto degli elementi istruttori di volta in volta posti a fondamento
degli stessi.
Nei ricorsi, invece, anziché segnalare effettive violazioni di legge e tanto meno
manifeste illogicità motivazionali si vorrebbe indurre questa corte di legittimità
ad un inammissibile riesame del merito processuale, peraltro, sulla scorta di
generici richiami a risultanze dibattimentali la cui documentazione non è stata
allegata ai ricorsi.
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi
che il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo
specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a
una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità,
quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in
particolare la sussistenza di precedenti penali, la prognosi negativa sulla
personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del
fatto commesso.
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile
una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col

3

gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è
necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed
esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per
escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e
senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento

indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali
si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì
da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire
alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato
vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220).
Per questi rilievi, deve concludersi che la determinazione in concreto della
pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio
analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione
da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente
osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello,
quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo
edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti,
che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti
indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i
motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989
rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha precisato le ragioni del mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle
attenuanti generiche rilevando come la sottrazione di euro 270 compiuta
nell’anno 2004 non può ritenersi integrare un danno di speciale tenuità, così
esprimendo un giudizio di merito non illogico né ulteriormente sindacabile in
questa sede; e rilevando come il passato criminale degli imputati, e la
negativa personalità degli stessi fondano un giudizio di non meritevolezza del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; così che il complessivo
giudizio sulle pene inflitte, e sulla entità finale del trattamento sanzionatorio,
si mostra immune da violazioni di legge e da vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

4

colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché ciascuno al pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di € 1.000,00.
Roma, 12.11.2015

Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Mario Gentile

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA