Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26909 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26909 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SMICHI MOURAD BEN BAHRI N. IL 17/12/1973
avverso la sentenza n. 2102/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con la
quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando carenza, manifesta illogicità,
contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche;

congrua motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, che ha tenuto conto della
intrinseca gravità del fatto, desunta, tra l’altro, dal quantitativo di stupefacente oggetto del
reato, pari a gr. 532 di cocaina;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

– Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile giacché manifestamente infondato, a fronte di

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