Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26908 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26908 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PASCALIS RAFFAELE N. IL 01/08/1965
avverso la sentenza n. 574/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, c. 7 c. d. s.;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con il
primo motivo, violazione dell’art. 606 lett. b)-e) c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione
(erronea applicazione dell’art. 186 c.7 c.d.s., degli artt. 13, 23, 24 costituzione e dell’art. 192

nel caso in esame nessuna delle condotte tipiche descritte dal legislatore, a fronte della
richiesta dei Carabinieri di aspettare altra radiomobile;
-che con il secondo motivo il predetto lamentava, altresì, violazione dell’art. 606 lett. b)-e)
c.p.p. in relazione agli artt. 132-133 c.p. Difettosa motivazione in ordine all’individuazione
della pena base;
-rilevato che il primo motivo di ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento
al giudizio di responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione alternativa a quella
esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della decisione,
mediantet3 compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
-rilevato, quanto al secondo motivo, che la censura è manifestamente infondata in ragione
della congrua motivazione circa le ragioni (precedenti penali plurimi, gravità del fatto non
correlabile, come pretende il ricorrente, all’entità del tasso alcolemico) che inducono alla
quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna delb ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015

Il Consigliere estensore

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c.p.p. in relazione ai fatti contestati e le prove raccolte), osservando che non poteva ravvisarsi

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