Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26907 del 11/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26907 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OFFRAY SOLOMON DAVID H. HILLEL N. IL 14/08/1985
avverso la sentenza n. 643/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, 2 lett. c), c. H bis e 2 sexies c.
d s.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con il
primo motivo, illegittimità e nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 606 lett. b)
606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e/o insufficienza della
motivazione in ordine alla gravosità della pena inflitta ed alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche;
– che con il secondo motivo il predetto lamentava, altresì, illegittimità e nullità dell’impugnata
sentenza per violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione all’inosservanza e/o erronea
applicazione degli artt. 132, 133 e 62 bis c.p. ed art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza,
contraddittorietà, manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione in ordine alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione;
-vista la memoria prodotta dal ricorrente;
-rilevato che i motivi sono manifestamente infondati in ragione della congrua motivazione circa
le ragioni (precedenti penali specifici, circostanze concrete dell’incidente provocato) ritenute
dalla Corte ostative all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e negativamente
influenti sulla prognosi ai fini della concessione dei benefici di legge, nonché sulla
determinazione della pena;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del p ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11/2/2015
Il Consigliere estensore
DPQSTTA
Il P
eente
in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 62 bis c.p. ed art.