Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26906 del 11/02/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26906 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZ
sul ricorso proposto da:
BANGORA ISMAEL N. IL 31/12/1993
avverso la sentenza n. 2204/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 11/02/2015
OSSERVA LA CORTE
Rilevato che la Corte d’Appello di Torino, riducendo la pena inflitta, confermava nel resto la
sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato l’imputato, odierno ricorrente,
colpevole del reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 DPR 309/90;
che con ricorso per cassazione l’imputato deduce illogicità della motivazione in punto di
determinazione della pena;
309/1990, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte all’art. 73, comma V, cit., dall’art.
2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n.10;
che va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, affinché il giudice del merito rivaluti la misura sanzionatoria alla
luce della nuova previsione edittale;
che il ricorso va nel resto rigettato: ne consegue l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624
c.p.p. in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, trattandosi di annullamento
parziale;
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Torino.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità.
Così deciso in Roma l’11-2-2015.
rilevato che nella specie è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, D.P.R. n.