Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26904 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26904 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XHANEJ AMARILDO N. IL 23/02/1988
GJUBINI FLORJANA N. IL 01/06/1964
avverso la sentenza n. 1941/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 11/02/2015

v

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del giudice di primo grado
con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73 DPR le
309/1990, concernente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di
999,80 grammi;
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo 1) contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, quale emerge dal testo della sentenza impugnata ai

eccessività della pena inflitta, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ‘
-Ritenuto che le censure, oltre ad essere genericamente formulate, sono manifestamente
infondate, in ragione della congrua motivazione in punto di trattamento sanzionatorio,
formulata sulla base della valutazione della personalità degli imputati desumibile dai precedenti
penali e della rilevanza del quantitativo di sostanza detenuto;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1’11-2-2015.

sensi e per gli effetti di cui all’art. 606 c.1 lett. c) c.p. 2) inadeguatezza della motivazione,

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